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7 febbraio 2011
Nuovi incentivi statali
euro

Con la detrazione del 55%, oggi, sostituire gli infissi, conviene!

Il 7 dicembre scorso, con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità per il 2011 (ex Finanziaria 2007). È quindi confermata la proroga fino al 31 dicembre 2011 per la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. La Finanziaria 2007 fissava al 31 dicembre 2007 la scadenza dell’agevolazione; successivamente la Finanziaria 2008 l’ha prorogata fino al 31 dicembre 2010 e per tutta la durata del 2011. L’unica differenza tra le vecchie e le nuove agevolazioni è che le spese per la riqualificazione energetica degli edifici saranno detraibili in dieci rate annuali, anziché cinque.

Per ottenere la detrazione del 55% su infissi e serramenti l’immobile deve possedere i seguenti requisiti (secondo l’Art. 1, comma 345 della legge finanziaria 2007):

  • deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
  • deve essere dotato di un impianto di riscaldamento adeguato;
  • in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

Requisiti tecnici specifici dell’intervento:

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione) ;
  • deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in tabella all’Allegato B (Fig. 1) del DM 11.03.08.

Altre opere agevolabili:

  • assicurate le condizioni su esposte scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, non si deve considerare l’apporto di tali elementi, ma unicamente assicurare che il valore di trasmittanza dei nuovi infissi non superi il valore di trasmittanza limite di cui sopra;
  • portoni d’ingresso, basculanti per box.

Documentazione necessaria:

Documentazione da conservare a cura del cliente:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D. M. 26 gennaio 2010.
  • in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Inoltre:

un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo che può essere riportato:

  • all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
  • in un’autocertificazione del produttore;
  • nell’asseverazione.

N. B. In base alle nuove disposizioni (D. M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art. 8, comma 2, del D. Lgs. n°192 del 2005) ;
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art. 28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

  • fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.